IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La regione Valle d'Aosta, in conformita' alla direttiva 85/337
CEE del 27 giugno 1985 e in armonia  con  l'articolo  2  della  legge
costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4, concernente "Statuto speciale
per la Valle d'Aosta", disciplina con la presente legge la  procedura
di  valutazione  di  impatto  ambientale  (V.I.A.) quale strumento di
tutela preventiva dell'ambiente al fine di:
     a) concorrere alla tutela ed  al  miglioramento  della  qualita'
della  vita,  alla  protezione della natura, alla conservazione delle
risorse umane e naturali;
     b) garantire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei
cittadini ai processi decisionali;
    c) realizzare il  coordinamento  delle  procedure  amministrative
inerenti a piani e progetti.