IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Valle d'Aosta, in conformita' alla direttiva 85/337 CEE del 27 giugno 1985 e in armonia con l'articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", disciplina con la presente legge la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) quale strumento di tutela preventiva dell'ambiente al fine di: a) concorrere alla tutela ed al miglioramento della qualita' della vita, alla protezione della natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali; b) garantire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali; c) realizzare il coordinamento delle procedure amministrative inerenti a piani e progetti.