IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 14 della legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1, e' sostituito dal seguente: "Ai sensi dell'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'ammontare della tassa automobilistica regionale, a decorrere dal 1 gennaio 1991, e' stabilito dalla regione Abruzzo in misura pari al 110% dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per l'anno in corso".