IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  14  della  legge  regionale  4  gennaio  1972,  n.  1,  e'
sostituito dal seguente:
   "Ai sensi  dell'art.  5  della  legge  14  giugno  1990,  n.  158,
l'ammontare della tassa automobilistica regionale, a decorrere dal 1›
gennaio  1991,  e'  stabilito dalla regione Abruzzo in misura pari al
110% dell'ammontare complessivo della corrispondente  tassa  erariale
determinata dallo Stato per l'anno in corso".