IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al fine di qualificare il nostro sistema formativo, ai sensi degli articoli 3, terzo comma, lettere a) e b), e 6), secondo comma, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63, la regione istituisce, presso il centro regionale di formazione professionale di Sulmona, la "Scuola regionale delle attivita' di montagna".