IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Al fine di qualificare il nostro sistema formativo, ai sensi degli
articoli  3,  terzo  comma,  lettere  a)  e  b), e 6), secondo comma,
lettera a) della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63,  la  regione
istituisce, presso il centro regionale di formazione professionale di
Sulmona, la "Scuola regionale delle attivita' di montagna".