IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, in armonia con quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 443 del 30 ottobre 1987, convertito nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, in ordine alla gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le farmacie, per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unita' locali socio sanitarie, aventi sede nei capoluoghi di provincia, provvedono direttamente alla liquidazione e al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie pubbliche e private dell'intero rispettivo territorio provinciale, nell'interesse e per conto delle correlative unita' sanitarie locali, fermo restando l'esercizio della funzione di controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche.