IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Al  fine  di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e
controllo sulle prescrizioni farmaceutiche,  in  armonia  con  quanto
previsto  dall'art.  4  del decreto-legge n. 443 del 30 ottobre 1987,
convertito nella legge 29 dicembre  1987,  n.  531,  in  ordine  alla
gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le
farmacie,   per  l'erogazione  dell'assistenza  farmaceutica  di  cui
all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  le  unita'  locali
socio  sanitarie, aventi sede nei capoluoghi di provincia, provvedono
direttamente alla liquidazione e al pagamento dei  crediti  spettanti
alle  farmacie  pubbliche e private dell'intero rispettivo territorio
provinciale, nell'interesse e  per  conto  delle  correlative  unita'
sanitarie  locali,  fermo  restando  l'esercizio  della  funzione  di
controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche.