(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1
                        del 4 febbraio 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   Il  secondo  comma  dell'art.  3 della legge regionale n. 11/83 e'
cosi' modificato:
   "Nella  classificazione  e  nella  delimitazione  dei  comprensori
anzidetti   deve  essere  di  norma  salvaguardata  l'esigenza  della
infrazionabilita' dei territori di bacini idrografici".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 16 gennaio 1991
 
                               SALINI