(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 1 del 4 febbraio 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 11/83 e' cosi' modificato: "Nella classificazione e nella delimitazione dei comprensori anzidetti deve essere di norma salvaguardata l'esigenza della infrazionabilita' dei territori di bacini idrografici". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 16 gennaio 1991 SALINI