IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, con le successive modifiche e integrazioni, e' prorogata sino al 31 dicembre 1991. 2. Gli aiuti previsti saranno concessi nei limiti ed alle condizioni, modalita' ed importi previsti dall'art. 8 del Regolamento CEE 797/85 e successive modifiche ed integrazioni relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie. 3. Gli stanziamenti annuali fissati dalla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, per gli interventi di cui agli articoli 28 e 96, possono essere rideterminati con legge di bilancio. 4. La misura degli importi stabiliti dalla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 8, 9, 19 e 53, ultimo comma, possono essere rideterminati dalla Giunta regionale in rapporto all'entita' degli stanziamenti che verranno iscritti sui pertinenti capitoli del bilancio 1991.