IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La giunta regionale e'  autorizzata,  ai  sensi  dell'art.  81,
ultimo  comma,  dello Statuto e dell'art. 88 della legge regionale 29
dicembre 1977, n. 81, a gestire provvisoriamente, fino  al  31  marzo
1991,  il  bilancio  di  previsione  della  Regione  per  l'esercizio
finanziario 1991, secondo gli elaborati contabili  concernenti  detto
esercizio  finanziario  e  le  disposizioni  e modalita' previste nel
relativo progetto di legge all'esame del Consiglio regionale.
   L'autorizzazione e'  estesa,  per  identico  periodo,  ai  bilanci
dell'ERSA   (Ente   Regionale  di  Sviluppo  Agricolo),  dello  IARES
(Istituto Abruzzese di Ricerche Economiche  e  Sociali),  dell'ARAPIS
(Azienda  Regionale  Abruzzese per la Promozione e l'Incremento della
Selvaggina) e dell'I.R.SV.ART. (Istituto Regionale per la  Promozione
e  lo  Sviluppo  dell'Artigianato),  ai  sensi degli articoli 28 e 33
della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, bilanci tutti allegati
a quello regionale.