IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 81, ultimo comma, dello Statuto e dell'art. 88 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, a gestire provvisoriamente, fino al 31 marzo 1991, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991, secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario e le disposizioni e modalita' previste nel relativo progetto di legge all'esame del Consiglio regionale. L'autorizzazione e' estesa, per identico periodo, ai bilanci dell'ERSA (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo), dello IARES (Istituto Abruzzese di Ricerche Economiche e Sociali), dell'ARAPIS (Azienda Regionale Abruzzese per la Promozione e l'Incremento della Selvaggina) e dell'I.R.SV.ART. (Istituto Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Artigianato), ai sensi degli articoli 28 e 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, bilanci tutti allegati a quello regionale.