IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  benefici  previsti dalla legge regionale 26 maggio 1986, n.
15, "Istituzione di un fondo regionale per l'occupazione  giovanile",
sono  estesi anche alle societa' aventi i requisiti di cui all'art. 3
della stessa legge.