IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I benefici previsti dalla legge regionale 26 maggio 1986, n. 15, "Istituzione di un fondo regionale per l'occupazione giovanile", sono estesi anche alle societa' aventi i requisiti di cui all'art. 3 della stessa legge.