IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge  detta  norme  di organizzazione, ai sensi
dell'art. 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  luglio
1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine
alle  persone giuridiche private, delegate ai sensi degli articoli 14
e 15 del citato decreto.
   2. Le funzioni amministrative di  cui  al  precedente  comma  sono
esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle
altre istituzioni di carattere privato le cui finalita' statutarie si
esauriscono  nell'ambito  della  regione  Abruzzo e che operino nelle
materie  di  competenza  regionale  di   cui   all'art.   117   della
Costituzione.