IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge detta norme di organizzazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alle persone giuridiche private, delegate ai sensi degli articoli 14 e 15 del citato decreto. 2. Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito della regione Abruzzo e che operino nelle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione.