IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per l'anno 1991, in quanto non sono  costituiti  ed  attivati  gli
organi  e  le  procedure di cui agli articoli 10, 14 e 16 della legge
regionale 6 luglio 1978, n. 35, e 12, 20 e 21 della  legge  regionale
30  ottobre  1979, n. 47, per l'approvazione dei programmi annuali di
attivita' dei Centri di  servizi  culturali  regionali  si  prescinde
dalla  loro  adozione  da  parte  dei relativi consigli di gestione e
dalla  inclusione  in  una  programmazione  regionale  ad opera della
consulta regionale per la cultura.
   Limitatamente a centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  della
presente legge e' autorizzata la procedura straordinaria indicata nel
successivo art. 2.