(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.
12 del 2 marzo 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il numero 53, relativo al Servizio Tempo libero  e  Sport,  del
comma  2  dell'art.  24  della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44,
recante "Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle  strutture
organizzative della Regione" e' cosi' sostituito:
   "53)  Tempo  libero  e  Sport - Compete al Servizio la trattazione
degli affari di competenza regionale in materia di attivita' sportive
e ricreative;".
   2. Alla fine  del  numero  18,  relativo  al  Servizio  Produzioni
agricole,  del comma 2 del medesimo articolo, e' aggiunta la seguente
locuzione:
    "compete altresi' al Servizio  la  trattazione  degli  affari  di
competenza regionale in materia di caccia e pesca;".
   3.  Alla  fine  del  numero  20,  relativo  al  Servizio  Sviluppo
agricolo, del comma 2 del medesimo articolo, e' aggiunta,  prima  del
punto e virgola, la seguente locuzione:
    "ivi comprese la ricerca e la sperimentazione".