(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 12 del 2 marzo 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il numero 53, relativo al Servizio Tempo libero e Sport, del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, recante "Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione" e' cosi' sostituito: "53) Tempo libero e Sport - Compete al Servizio la trattazione degli affari di competenza regionale in materia di attivita' sportive e ricreative;". 2. Alla fine del numero 18, relativo al Servizio Produzioni agricole, del comma 2 del medesimo articolo, e' aggiunta la seguente locuzione: "compete altresi' al Servizio la trattazione degli affari di competenza regionale in materia di caccia e pesca;". 3. Alla fine del numero 20, relativo al Servizio Sviluppo agricolo, del comma 2 del medesimo articolo, e' aggiunta, prima del punto e virgola, la seguente locuzione: "ivi comprese la ricerca e la sperimentazione".