IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Sino all'approvazione dei Piani provinciali di smaltimento dei
rifiuti  urbani  e  assimilabili,  le  modifiche  al  vigente   Piano
regionale di smaltimento dei medesimi rifiuti, qualora comportanti il
solo  trasferimento  della localizzazione di un impianto di bacino in
Comune limitrofo a quello originariamente individuato, ferma restando
la tipologia e capacita' dell'impianto medesimo, sono  approvate  con
decreto   del   Presidente   della   Giunta   regionale  su  conforme
deliberazione  della  Giunta  medesima,  da  assumersi  su   proposta
dell'Assessore   regionale   all'ambiente,   sentiti  i  soli  Comuni
interessati dal trasferimento e previo parere del competente Comitato
tecnico regionale.
   2. Il parere degli Enti previsti al comma 1 dovra' venir  espresso
dai  Consiglio  comunali  entro  trenta  giorni dal ricevimento della
richiesta da parte del proponente Assessore  regionale  all'ambiente.
Trascorso tale termine il parere si intendera' reso favorevolmente.
   3.  Nell'ipotesi  di cui al comma 1, alle attivita' approvative ed
autorizzatorie relative alla localizzazione del  progetto  nel  nuovo
sito si applica l'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1,
come  sostituito dall'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n.
23.
   4. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale  7  settembre
1990,   n.  43,  trattandosi  di  progetto  gia'  approvato,  per  la
valutazione di  impatto  ambientale  nella  nuova  localizzazione  si
applichera' la procedura prevista, prima dell'entrata in vigore della
citata  legge,  dall'art.  12-  bis della legge regionale 7 settembre
1987, n. 30, come inserito dall'art.  13  della  legge  regionale  28
novembre 1988, n. 65.
   5.  Con  il  provvedimento  di autorizzazione alla costruzione nel
nuovo sito l'Assessore regionale  all'ambiente  provvede  anche  alla
nomina di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 16 della legge
regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'art. 17 della
legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.