IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Sino all'approvazione dei Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, le modifiche al vigente Piano regionale di smaltimento dei medesimi rifiuti, qualora comportanti il solo trasferimento della localizzazione di un impianto di bacino in Comune limitrofo a quello originariamente individuato, ferma restando la tipologia e capacita' dell'impianto medesimo, sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, da assumersi su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sentiti i soli Comuni interessati dal trasferimento e previo parere del competente Comitato tecnico regionale. 2. Il parere degli Enti previsti al comma 1 dovra' venir espresso dai Consiglio comunali entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del proponente Assessore regionale all'ambiente. Trascorso tale termine il parere si intendera' reso favorevolmente. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, alle attivita' approvative ed autorizzatorie relative alla localizzazione del progetto nel nuovo sito si applica l'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23. 4. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, trattandosi di progetto gia' approvato, per la valutazione di impatto ambientale nella nuova localizzazione si applichera' la procedura prevista, prima dell'entrata in vigore della citata legge, dall'art. 12- bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come inserito dall'art. 13 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65. 5. Con il provvedimento di autorizzazione alla costruzione nel nuovo sito l'Assessore regionale all'ambiente provvede anche alla nomina di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'art. 17 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.