(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 5
                         del 16 marzo 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione,  in  attuazione della delega contenuta all'art. 3
della legge  3  maggio  1982,  n.  203,  acquisito  il  parere  delle
Comunita'  Montane,  stabilisce  che  la  riduzione  a sei anni della
durata minima dei nuovi contratti di affitto si applica alle zone del
territorio regionale  dichiarato  montano  ai  sensi  della  legge  3
dicembre 1971, n. 1102.
   2.  Le  ulteriori  condizioni  previste  dallo stesso art. 3 della
legge 3 maggio 1982, n. 203 per la riduzione ai sei anni della durata
minima dei nuovi contratti di affitto  sono  comunque  sussistenti  e
vengono espressamente richiamate.