(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 5 del 16 marzo 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, in attuazione della delega contenuta all'art. 3 della legge 3 maggio 1982, n. 203, acquisito il parere delle Comunita' Montane, stabilisce che la riduzione a sei anni della durata minima dei nuovi contratti di affitto si applica alle zone del territorio regionale dichiarato montano ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. 2. Le ulteriori condizioni previste dallo stesso art. 3 della legge 3 maggio 1982, n. 203 per la riduzione ai sei anni della durata minima dei nuovi contratti di affitto sono comunque sussistenti e vengono espressamente richiamate.