(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 2 aprile 1991)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visti gli articoli 2, 8 e 53  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  agosto  1972,  n. 670: "Testo unico del nuovo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige";
   Visto l'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1987, n.  18:
"Istituzione  dell'Istituto  culturale  mocheno-cimbro e norme per la
salvaguardia e la  valorizzazione  della  cultura  delle  popolazioni
germanofone  dei comuni di Palu' del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e
Luserna in provincia di Trento";
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  13407  del  26
ottobre  1990,  con  la  quale  e'  stato approvato il regolamento in
oggetto;
 
                              Decreta:
 
   E' approvato il regolamento per l'applicazione dell'art.  7  della
legge  provinciale  31 agosto 1987, n. 18: "Istituzione dell'Istituto
culturale  mocheno-cimbro  e  norme  per   la   salvaguardia   e   la
valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni
di Palu' del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di
Trento",  nel  testo allegato che forma parte integrante del presente
decreto.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
    Trento, 30 gennaio 1991
 
                              MALOSSINI
 
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1991
Registro n. 15, foglio n. 114
Regolamento per l'applicazione dell'art. 7 della legge provinciale 31
   agosto  1987,  n.  18,  concernente:  "Istituzione   dell'Istituto
   culturale   mocheno-cimbro  e  norme  per  la  salvaguardia  e  la
   valorizzazione della cultura  delle  popolazioni  germanofone  dei
   comuni  di  Palu'  del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in
   provincia di Trento".
 
                               Art. 1.
        Attestato di conoscenza della lingua mochena o cimbra
 
   1. Al fine di garantire un'adeguata  presenza  di  insegnanti  che
parlino  il  mocheno o il cimbro nelle scuole dell'infanzia esistenti
nei comuni di cui all'art. 1 della legge provinciale 31 agosto  1987,
n.  18,  la  Provincia  considera  valido  l'attestato  rilasciato da
apposita  commissione  nominata  con   deliberazione   della   Giunta
provinciale.
   2.  La  commissione ha il compito di accertare la conoscenza della
lingua mochena o cimbra del personale insegnante che  intenda  essere
assegnato  alle  scuole  d'infanzia  dei  comuni di cui al precedente
comma.