(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 14 del 20 marzo 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, e' cosi' sostituito: "Tali misure sono annualmente rideterminate con deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in relazione all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 12 marzo 1991 MANDARINI