(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 14
                         del 20 marzo 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il terzo comma dell'art. 1 della legge  regionale  26  febbraio
1981, n. 9, e' cosi' sostituito:
    "Tali  misure  sono  annualmente  rideterminate con deliberazione
dell'ufficio di Presidenza  del  Consiglio  regionale,  in  relazione
all'aumento  percentuale  dell'indice  del costo della vita calcolato
dall'Istat  ai  fini  della  scala  mobile  delle  retribuzioni   dei
lavoratori dell'industria".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 12 marzo 1991
 
                              MANDARINI