(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 14 del 2 aprile 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, concernente iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati, e' aggiunto il seguente comma 3: "3. La presente legge dispone, anche, per il recupero ed il ripristino ambientale di aree naturali o antropizzate che siano state oggetto di degrado a seguito di interventi infrastrutturali, di attivita' industriali in disuso, nonche' di qualsiasi altro ambito territoriale suscettibile di essere, mediante inerbimenti, piantagioni ed opere connesse, inverdito e/o alberato".