(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta
                      n. 14 del 2 aprile 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della  legge  regionale  10  agosto
1987,  n. 65, concernente iniziative per l'insediamento e la cura del
verde  pubblico  e  per  la  gestione  delle  aree  e  dei   percorsi
attrezzati, e' aggiunto il seguente comma 3:
   "3.  La  presente  legge  dispone,  anche,  per  il recupero ed il
ripristino ambientale di aree naturali o antropizzate che siano state
oggetto di degrado  a  seguito  di  interventi  infrastrutturali,  di
attivita'  industriali  in  disuso, nonche' di qualsiasi altro ambito
territoriale   suscettibile   di   essere,   mediante    inerbimenti,
piantagioni ed opere connesse, inverdito e/o alberato".