IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  3  della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 e' cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 3.
     Attribuzioni all'Assessorato regionale dei lavori pubblici
 
   1. Al fine di una gestione  della  legge  che,  nell'ambito  delle
indicazioni  stabilite nella deliberazione del Consiglio regionale di
cui all'art. 4, consenta l'istituzione e la gestione dei cantieri  di
lavori a livello regionale, sono attribuite all'Assessorato regionale
dei  lavori pubblici, con le modalita' di cui ai successivi articoli,
le funzioni inerenti:
     a) alla raccolta ed istruttoria delle  domande,  alla  scelta  e
all'approv azione dei progetti di intervento;
     b) alla priorita' degli enti richiedenti in considerazione delle
diverse situazioni sociali ed economiche;
     c)  al  conseguente  rilascio, previa deliberazione della Giunta
regionale, delle autorizzazioni all'apertura e gestione dei  cantieri
di lavoro da istituire nei comuni, o loro consorzi, e nelle Comunita'
montane;
     d)  all'entita',  previa  deliberazione  della Giunta Regionale,
dell'indennita' giornaliera di cui all'art.  8  da  corrispondere  ai
disoccupati e personale istruttore avviati nei cantieri di lavoro;
     e)   alla   gestione   ed   al   controllo  sulle  modalita'  di
realizzazione delle iniziative approvate ed autorizzate".