IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 e' cosi' sostituito: "Art. 3. Attribuzioni all'Assessorato regionale dei lavori pubblici 1. Al fine di una gestione della legge che, nell'ambito delle indicazioni stabilite nella deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 4, consenta l'istituzione e la gestione dei cantieri di lavori a livello regionale, sono attribuite all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con le modalita' di cui ai successivi articoli, le funzioni inerenti: a) alla raccolta ed istruttoria delle domande, alla scelta e all'approv azione dei progetti di intervento; b) alla priorita' degli enti richiedenti in considerazione delle diverse situazioni sociali ed economiche; c) al conseguente rilascio, previa deliberazione della Giunta regionale, delle autorizzazioni all'apertura e gestione dei cantieri di lavoro da istituire nei comuni, o loro consorzi, e nelle Comunita' montane; d) all'entita', previa deliberazione della Giunta Regionale, dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 8 da corrispondere ai disoccupati e personale istruttore avviati nei cantieri di lavoro; e) alla gestione ed al controllo sulle modalita' di realizzazione delle iniziative approvate ed autorizzate".