la seguente legge: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. La presente legge definisce i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di propri rappresentanti presso societa', enti, istituti, aziende e fondazioni che la Regione Valle d'Aosta effettua in base a leggi, regolamenti e convenzioni. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano: a) quando per la nomina o designazione e' esplicitamente richiesto il requisito soggettivo di Consigliere regionale; b) nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche gia' rivestite; c) nel caso in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile, in bse a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni; d) quando si tratta di designazioni di funzionari regionali previste dalla legge; e) quando si tratta di nomine effettuate sulla base di designazioni, anche multiple, formulate da associazioni, ordini professionali, organizzazioni sindacali o da enti ed organi esterni all'Amministrazione regionale.