la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
 
   1.  La  presente  legge  definisce i criteri e le procedure per le
nomine e le designazioni di propri  rappresentanti  presso  societa',
enti,  istituti,  aziende  e  fondazioni che la Regione Valle d'Aosta
effettua in base a leggi, regolamenti e convenzioni.
   2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
     a)  quando  per  la  nomina  o  designazione  e'  esplicitamente
richiesto il requisito soggettivo di Consigliere regionale;
     b)  nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche
gia' rivestite;
     c) nel caso in cui  la  persona  da  nominare  o  designare  sia
direttamente   ed  immediatamente  individuabile,  in  bse  a  leggi,
regolamenti, statuti o convenzioni;
     d) quando si tratta  di  designazioni  di  funzionari  regionali
previste dalla legge;
     e)   quando  si  tratta  di  nomine  effettuate  sulla  base  di
designazioni,  anche  multiple,  formulate  da  associazioni,  ordini
professionali,  organizzazioni  sindacali o da enti ed organi esterni
all'Amministrazione regionale.