Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, recante norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, cosi' come modificata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, concernente nuove disposizioni in materia di pesca nelle acque interne, con la quale sono state apportate norme integrative e modificative della suddetta legge regionale 12 maggio 1971, n. 19; Atteso che l'art. 23 della sopra citata legge regionale n. 43/1988, cosi' come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 45/1990, prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari relative all'esercizio della pesca sportiva disciplinanti le modalita' ed i criteri per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la tenuta dei relativi registri, nonche' le modalita' per lo svolgimento degli esami di abilitazione ed il programma di esame per le singole materie; Sentito il comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica in acque interne nella seduta del 25 ottobre 1990; Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 16 novembre 1990; Visti gli artt. 42 e 46 dello statuto speciale della regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 6511 del 7 dicembre 1990, Decreta E' approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, cosi' come modificata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare quale regolamento della regione. Il presene decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 18 dicembre 1990 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 26 febbraio 1991 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 6, foglio n. 324 ----------- Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 cosi' come modificata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45 Art. 1. 1. Per ottenere il rilascio di licenza di pesca sportiva di cui all'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, il pescatore interessato deve produrre i seguenti documenti: a) domanda in carta legale; b) certificato di residenza in bollo o dichiarazione sostitutiva, in bollo, resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche nel contesto della domanda; c) certificato di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva di cui all'articolo 6 della regionale 9 giugno 1988, n. 43 o copia autentica dello stesso, ovvero documentazione idonea a comprovare il possesso della licenza di pesca in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente regolamento; d) attestazione dell'effettuato versamento su conto corrente postale intestato all'Ente tutela pesca dell'importo pari alla somma del costo del documento della licenza e relativa imposta di bollo. 2. Il certificato di abilitazione di cui alla lettera c) del precedente comma e' richiesto solo per il primo rilascio della licenza e per il suo rinnovo in caso di revoca ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della citata legge regionale 9 giugno 1988, n. 43. 3. Per i minori di 14 anni il rilascio della licenza speciale di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, e' subordinato, oltre alla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 del presente articolo, anche al formale assenso, in calce alla domanda, di uno dei genitori o di chi ne ha la patria potesta'. 4. L'importo del costo del documento delle licenze di pesca di cui al presente articolo viene determinato dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca ed e' aggiornabile antro il 30 novembre di ciascun anno.