Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, recante norme  per
la  protezione  del  patrimonio  ittico e per l'esercizio della pesca
nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia;
   Vista la  legge  regionale  9  giugno  1988,  n.  43,  cosi'  come
modificata   con   la  legge  regionale  7  settembre  1990,  n.  45,
concernente nuove  disposizioni  in  materia  di  pesca  nelle  acque
interne,  con  la  quale  sono  state  apportate  norme integrative e
modificative della suddetta legge regionale 12 maggio 1971, n. 19;
   Atteso che  l'art.  23  della  sopra  citata  legge  regionale  n.
43/1988,  cosi' come modificato dall'art. 12 della legge regionale n.
45/1990, prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari  relative
all'esercizio  della  pesca  sportiva disciplinanti le modalita' ed i
criteri per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la
tenuta dei relativi registri, nonche' le modalita' per lo svolgimento
degli esami di abilitazione ed il programma di esame per  le  singole
materie;
   Sentito il comitato regionale consultivo per la tutela della fauna
ittica in acque interne nella seduta del 25 ottobre 1990;
   Sentito  il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente
nella seduta del 16 novembre 1990;
   Visti gli artt. 42 e 46  dello  statuto  speciale  della  regione,
emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
   Su  conforme  deliberazione  della  Giunta regionale n. 6511 del 7
dicembre 1990,
 
                               Decreta
 
   E'  approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 9
giugno 1988, n. 43, cosi' come modificata con la  legge  regionale  7
settembre  1990,  n.  45,  nel testo allegato al presente decreto del
quale forma parte integrante e sostanziale.
   E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare quale regolamento della regione.
   Il  presene  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    Trieste, 18 dicembre 1990
 
                              BIASUTTI
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 26 febbraio 1991
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 6, foglio n.
324
                             -----------
 
Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43
cosi' come modificata con la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45
 
                               Art. 1.
 
   1. Per ottenere il rilascio di licenza di pesca  sportiva  di  cui
all'art.  2  della  legge  regionale 9 giugno 1988, n. 43, cosi' come
modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45,
il pescatore interessato deve produrre i seguenti documenti:
     a) domanda in carta legale;
     b)  certificato  di   residenza   in   bollo   o   dichiarazione
sostitutiva,  in  bollo,  resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, anche nel contesto della domanda;
     c)  certificato  di  abilitazione  all'esercizio   della   pesca
sportiva di cui all'articolo 6 della regionale 9 giugno 1988, n. 43 o
copia   autentica   dello  stesso,  ovvero  documentazione  idonea  a
comprovare il possesso della licenza di pesca in data  antecedente  a
quella di entrata in vigore del presente regolamento;
     d)  attestazione  dell'effettuato  versamento  su conto corrente
postale intestato all'Ente tutela pesca dell'importo pari alla  somma
del costo del documento della licenza e relativa imposta di bollo.
   2.  Il  certificato  di  abilitazione  di  cui alla lettera c) del
precedente comma e'  richiesto  solo  per  il  primo  rilascio  della
licenza e per il suo rinnovo in caso di revoca ai sensi dell'articolo
6, comma 1, della citata legge regionale 9 giugno 1988, n. 43.
   3.  Per  i minori di 14 anni il rilascio della licenza speciale di
cui all'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43,  cosi'
come  modificato  dall'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1990,
n. 45, e' subordinato, oltre alla presentazione dei documenti di  cui
alle  lettere a), b) e d) del comma 1 del presente articolo, anche al
formale assenso, in calce alla domanda, di uno dei genitori o di  chi
ne ha la patria potesta'.
   4. L'importo del costo del documento delle licenze di pesca di cui
al  presente  articolo  viene  determinato  dal  Consiglio  direttivo
dell'Ente tutela pesca ed e' aggiornabile antro  il  30  novembre  di
ciascun anno.