(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 3 aprile 1991)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  l'articolo  5 della legge regionale 7 settembre 1990, n.
43, e' aggiunto il seguente articolo:
 
                            "Art. 5-bis.
                             Esclusioni
 
   1. Sono esclusi dalla disciplina prevista dalla presente legge:
     a)  gli  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su
opere, infrastrutture e impianti,  qualora  da  tali  interventi  non
derivi  un'opera  con  caratteristiche  sostanzialmente diverse dalla
precedente;
     b) gli interventi di ripristino, disposti in  via  d'urgenza  al
fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e del territorio da
pericoli imminenti dovuti a calamita'".