(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 3 aprile 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 5-bis. Esclusioni 1. Sono esclusi dalla disciplina prevista dalla presente legge: a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su opere, infrastrutture e impianti, qualora da tali interventi non derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente; b) gli interventi di ripristino, disposti in via d'urgenza al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e del territorio da pericoli imminenti dovuti a calamita'".