IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Programmazione
 
   1. La presente legge regionale disciplina, nel rispetto dei limiti
stabiliti  dalla  normativa CEE, gli incentivi e gli interventi della
regione a favore delle imprese agricole, zootecniche e silvopastorali
e le relative procedure, in attuazione del piano  agricolo  regionale
adottato ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge 8 novembre
1986,  n.  752  concernente  "Legge  pluriennale  per l'attuazione di
interventi programmati in agricoltura".
   2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale  che
acquisisce  il  parere  della  consulta regionale di cui alla l.r. 12
settembre 1986, n. 47 concernente "Promozione dei servizi di sviluppo
agricolo", aggiorna annualmente il piano agricolo regionale di cui al
precedente primo comma,  con  riferimento  al  quadro  programmatorio
nazionale e comunitario.
   3. Resta ferma la disciplina regionale applicativa di incentivi ed
interventi della CEE.
   4. Gli interventi di cui al precedente primo comma sono effettuati
anche   a  favore  delle  imprese  che  adottano  tecniche  colturali
biologiche o che prescindano  dall'impiego  di  prodotti  chimici  di
sintesi.