IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Programmazione 1. La presente legge regionale disciplina, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa CEE, gli incentivi e gli interventi della regione a favore delle imprese agricole, zootecniche e silvopastorali e le relative procedure, in attuazione del piano agricolo regionale adottato ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 concernente "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura". 2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale che acquisisce il parere della consulta regionale di cui alla l.r. 12 settembre 1986, n. 47 concernente "Promozione dei servizi di sviluppo agricolo", aggiorna annualmente il piano agricolo regionale di cui al precedente primo comma, con riferimento al quadro programmatorio nazionale e comunitario. 3. Resta ferma la disciplina regionale applicativa di incentivi ed interventi della CEE. 4. Gli interventi di cui al precedente primo comma sono effettuati anche a favore delle imprese che adottano tecniche colturali biologiche o che prescindano dall'impiego di prodotti chimici di sintesi.