IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La  Regione,  in  conformita'  all'art.  38,  comma  5,  della
Costituzione ed in attuazione dei principi di liberta'  e  pluralismo
delle   istituzioni,   confermati  dall'intervenuta  declaratoria  di
parziale illegittimita' costituzionale dell'art.  1  della  legge  17
luglio  1890,  n. 6972, disciplina con la presente legge le modalita'
per  il  riconoscimento  in  via  amministrativa  della  personalita'
giuridica   di   diritto   privato  delle  Istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.)  regionali  ed  infra-regionali
aventi  sede  legale  sul  territorio  regionale  che  sin dalla loro
origine, nel rispetto formale e sostanziale della  volonta'  espressa
dal  fondatore,  quando  sia  accertabile,  o dall'atto costitutivo o
dalla tavola di fondazione, abbiano e conservino requisiti propri  di
persone  giuridiche  private  e  che  siano  state  obbligatoriamente
assoggettate al regime pubblico dalla legge n.  6972/1890,  anche  se
fondate in data posteriore alla sua entrata in vigore.