IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione, in conformita' all'art. 38, comma 5, della Costituzione ed in attuazione dei principi di liberta' e pluralismo delle istituzioni, confermati dall'intervenuta declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, disciplina con la presente legge le modalita' per il riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) regionali ed infra-regionali aventi sede legale sul territorio regionale che sin dalla loro origine, nel rispetto formale e sostanziale della volonta' espressa dal fondatore, quando sia accertabile, o dall'atto costitutivo o dalla tavola di fondazione, abbiano e conservino requisiti propri di persone giuridiche private e che siano state obbligatoriamente assoggettate al regime pubblico dalla legge n. 6972/1890, anche se fondate in data posteriore alla sua entrata in vigore.