IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: SEZIONE I Modificazioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 agosto 1987, n. 41 Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, gia' modificato dall'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 7 e dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25, e' ulteriormente cosi' modificato: "2. Le provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sono concedibili fino al 31 dicembre 1991".