IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                              SEZIONE I
                 Modificazioni degli articoli 1 e 2
                  della legge 20 agosto 1987, n. 41
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n.
41, gia' modificato dall'art. 1  della  legge  regionale  25  gennaio
1989,  n. 7 e dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 agosto
1989, n. 25, e' ulteriormente cosi' modificato:
    "2. Le provvidenze di cui ai titoli II,  III  e  IV  della  legge
regionale 1› luglio 1981, n. 34, sono concedibili fino al 31 dicembre
1991".