IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al comma 5 dell'art. 39 della legge regionale 7 novembre  1988,
n.  42, gia' modificata dalla legge regionale 22 marzo 1990, n. 6, la
lettera d) e' sostituita dalla seguente:
   " d) dichiarazioni false o non veritiere,  reltivamente  a  quanto
disposto  dal  comma  4,  lettere  f  )  e g), dell'articolo 31 della
presente legge, cosi' come sostituito dall'articolo  10  della  legge
regionale  22  marzo 1990, n. 6, qualora di per se' non costituiscano
violazioni di legge penale:
- da L. 400.000 a L. 4.000.000;".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 17 aprile 1991
 
                              MANDARINI