IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 5 dell'art. 39 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, gia' modificata dalla legge regionale 22 marzo 1990, n. 6, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) dichiarazioni false o non veritiere, reltivamente a quanto disposto dal comma 4, lettere f ) e g), dell'articolo 31 della presente legge, cosi' come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 6, qualora di per se' non costituiscano violazioni di legge penale: - da L. 400.000 a L. 4.000.000;". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 17 aprile 1991 MANDARINI