IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. E' autorizzata l'erogazione a favore dell'Aero Club Valle d'Aosta di un contributo ordinario annuo a titolo di concorso nelle spese sostenute per lo svolgimento, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, di attivita' connesse alla pratica del volo a motore e a vela, del volo libero, dell'aeromodellismo e del paracadutismo sportivo, tenuto conto della rilevanza turistica e sportiva assunta da tali attivita' in ambito regionale, ed allo scopo di favorire lo sviluppo della cultura e della formazione aeronautica in Valle d'Aosta. 2. Il contributo di cui al comma uno viene erogato in aggiunta ai contributi che l'Aero Club Valle d'Aosta percepisce unitamente alle altre societa' sportive operanti in Valle d'Aosta, per lo svolgimento dell'attivita' agonistica, cosi' come previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, recante norme in materia di "Interventi a favore dello sport". 3. L'erogazione del contributo e' subordinata alla stipulazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di una convenzione tra l'Aero Club e la Giunta regionale che definisca le caratteristiche e le modalita' di presentazione dei piani annuali di attivita' e di sviluppo dell'Aero Club, i volumi e l'utilizzo degli immobili aeroportuali di competenza, i rapporti con gli altri utilizzatori delle strutture e con l'ente gestore.