IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  E'  autorizzata  l'erogazione  a  favore  dell'Aero Club Valle
d'Aosta di un contributo ordinario annuo a titolo di  concorso  nelle
spese   sostenute  per  lo  svolgimento,  nell'ambito  delle  proprie
finalita' istituzionali, di attivita' connesse alla pratica del  volo
a  motore  e  a  vela,  del  volo  libero,  dell'aeromodellismo e del
paracadutismo sportivo, tenuto  conto  della  rilevanza  turistica  e
sportiva assunta da tali attivita' in ambito regionale, ed allo scopo
di  favorire lo sviluppo della cultura e della formazione aeronautica
in Valle d'Aosta.
   2.  Il contributo di cui al comma uno viene erogato in aggiunta ai
contributi che l'Aero Club Valle d'Aosta percepisce  unitamente  alle
altre societa' sportive operanti in Valle d'Aosta, per lo svolgimento
dell'attivita'  agonistica, cosi' come previsto dalla legge regionale
30 ottobre 1987, n. 85, recante norme in  materia  di  "Interventi  a
favore dello sport".
   3.  L'erogazione  del contributo e' subordinata alla stipulazione,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di
una convenzione tra l'Aero Club e la Giunta regionale  che  definisca
le  caratteristiche e le modalita' di presentazione dei piani annuali
di attivita' e di sviluppo dell'Aero  Club,  i  volumi  e  l'utilizzo
degli  immobili  aeroportuali di competenza, i rapporti con gli altri
utilizzatori delle strutture e con l'ente gestore.