la seguente legge: Art. 1. 1. Per far fronte ai danni provocati dalla eccezionale grandinata del 9 ottobre 1990, l'Amministrazione regionale e' autorizzata: a) a concedere agli imprenditori agricoli, le cui aziende abbiano subito danni alle strutture ed agli impianti, un contributo in conto capitale fino all'80 per cento del danno subito dalle strutture fondiarie aziendali; b) a concedere agli imprenditori agricoli di cui al precedente punto a) le cui aziende abbiano subito la perdita della produzione lorda vendibile superiore al 35 per cento, contributi fino all'80 per cento del danno accertato; c) a concedere agli imprenditori agricoli che praticano colture in pieno campo, non assicurabili ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 18 le cui produzioni lorde vendibili aziendali abbiano subito una perdita non inferiore al 35%, prestiti quinquennali con abbuono di quota parte del capitale mutuato, con le modalita' dell'art. 2 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088; d) a concedere agli imprenditori agricoli che praticano colture intensive e pregiate, annesse alla assicurazione agevolata ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 18, le cui produzioni lorde vendibili aziendali abbiano subito una perdita non inferiore al 35%, prestiti quinquennali ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.