la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per far fronte ai danni provocati dalla eccezionale grandinata
del 9 ottobre 1990, l'Amministrazione regionale e' autorizzata:
     a) a  concedere  agli  imprenditori  agricoli,  le  cui  aziende
abbiano  subito  danni alle strutture ed agli impianti, un contributo
in conto capitale fino  all'80  per  cento  del  danno  subito  dalle
strutture fondiarie aziendali;
     b)  a  concedere agli imprenditori agricoli di cui al precedente
punto a) le cui aziende abbiano subito la  perdita  della  produzione
lorda vendibile superiore al 35 per cento, contributi fino all'80 per
cento del danno accertato;
     c)  a concedere agli imprenditori agricoli che praticano colture
in pieno campo, non assicurabili ai  sensi  della  legge  15  ottobre
1981,  n.  590  e della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 18 le cui
produzioni lorde vendibili aziendali abbiano subito una  perdita  non
inferiore  al  35%,  prestiti quinquennali con abbuono di quota parte
del capitale mutuato, con le modalita' dell'art. 2 del decreto  legge
30  agosto  1968,  n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n.
1088;
     d) a concedere agli imprenditori agricoli che praticano  colture
intensive  e  pregiate, annesse alla assicurazione agevolata ai sensi
della legge 15 ottobre 1981,  n.  590  e  della  legge  regionale  18
gennaio  1986,  n.  18,  le  cui produzioni lorde vendibili aziendali
abbiano  subito  una  perdita  non   inferiore   al   35%,   prestiti
quinquennali  ai  sensi dell'art. 2 del decreto legge 30 agosto 1968,
n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.