(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 12 del 21 marzo 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco del Monte Barro 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 settembre 1938, n. 78 "Istituzione del parco naturale del Monte Barro", dell'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 concernente "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale", dell'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 "Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub delega ai comuni" e dell'art. 1- bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431 "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", e' approvato il piano territoriale di coordinamento del parco del Monte Barro, costituito dai seguenti elaborati: A) Tavole di piano: Tav/1: inquadramento regionale - Stralcio dal piano generale delle aree protette. Tav/2: stato di fatto - Accessibilita'. Tav/3: inquadramento territoriale - Sintesi delle previsioni urbanistiche vigenti nell'area interessata dal parco. Tav/4: traforo del Monte Barro. Tav/5: scala 1:5.000 stato di fatto - Vincoli. Tav/6: scala 1:25.000 stato di fatto - Vincoli. Tav/7: stato di fatto - Struttura geologica del Monte Barro. Tav/8: colture boschive principali. Tav/9: luoghi/testimonianze storiche e naturalistiche di rilievo - toponomastica tradizionale. Tav/10: urbanizzazione e cave all'interno del parco. Tav/11: scala 1:5.000 zonizzazione. Tav/12: scala 1:1.000 zonizzazione eremo. Tav/13: regolamentazione della caccia e vincolo venatorio. Tav/14: indicazione aree e beni da acquisire. B) Norme tecniche di attuazione. Criteri specifici di tutela inerenti le singole zone relativamente agli aspetti paesistico-culturali (allegato A). Elenco nuclei abitati numerati (allegato B).