la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La regione Lombardia nell'esercizio delle proprie competenze ed
al  fine  di  contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro ed
all'elevazione professionale dei cittadini ai sensi degli artt. 1,  4
e  35  della Costituzione attua interventi di politica del lavoro per
favorire  l'occupazione   di   soggetti   che   presentano   notevoli
difficolta' nell'accesso al lavoro.
   2. Tali interventi sono coordinati con quelli realizzati da organi
pubblici,  centrali e periferici, competenti in materia come previsto
dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56  concernente  "Norme
sull'organizzazione  del  mercato  del  lavoro" e si integrano con le
misure predisposte in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti.
   3. Nell'attuazione delle finalita' indicate la ragione ricerca  la
collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul
mercato del lavoro e valorizza la partecipazione delle forze sociali.