la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Lombardia nell'esercizio delle proprie competenze ed al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro ed all'elevazione professionale dei cittadini ai sensi degli artt. 1, 4 e 35 della Costituzione attua interventi di politica del lavoro per favorire l'occupazione di soggetti che presentano notevoli difficolta' nell'accesso al lavoro. 2. Tali interventi sono coordinati con quelli realizzati da organi pubblici, centrali e periferici, competenti in materia come previsto dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 concernente "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e si integrano con le misure predisposte in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti. 3. Nell'attuazione delle finalita' indicate la ragione ricerca la collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul mercato del lavoro e valorizza la partecipazione delle forze sociali.