(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 63 del 14 maggio 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le somme versate alle Comunita' montane ai sensi  dell'art.  25
della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, antecedentemente alla sua
sostituzione operata con l'articolo 8 della legge regionale 25 agosto
1986,  n.  38,  risultanti  alla  data del 31 dicembre 1989 da queste
comunque erogate in base  a  provvedimenti  ravvisati  legittimi  dal
Comitato   centrale   di   controllo,   non   costituiscono   credito
dell'Amministrazione regionale.