(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 63 del 14 maggio 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le somme versate alle Comunita' montane ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, antecedentemente alla sua sostituzione operata con l'articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, risultanti alla data del 31 dicembre 1989 da queste comunque erogate in base a provvedimenti ravvisati legittimi dal Comitato centrale di controllo, non costituiscono credito dell'Amministrazione regionale.