IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'atto della presentazione di disegni e di proposte di legge
deve essere allegata una parte notiziale redatta secondo le modalita'
indicate nell'art. 2.
   2. Per la redazione dei testi notiziali  i  consiglieri  regionali
possono  avvalersi  dell'ufficio  studi  legislativi della segreteria
generale del Consiglio regionale ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,
lettera a) della legge regionale 1› marzo 1988, n. 7.
   3.   La  segreteria  generale  del  Consiglio  regionale  provvede
all'eventuale aggiornamento e  coordinamento  della  parte  notiziale
sulla base dell'iter consiliare dei testi legislativi.