IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'atto della presentazione di disegni e di proposte di legge deve essere allegata una parte notiziale redatta secondo le modalita' indicate nell'art. 2. 2. Per la redazione dei testi notiziali i consiglieri regionali possono avvalersi dell'ufficio studi legislativi della segreteria generale del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. 3. La segreteria generale del Consiglio regionale provvede all'eventuale aggiornamento e coordinamento della parte notiziale sulla base dell'iter consiliare dei testi legislativi.