(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 6 del 24 aprile 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Attribuzioni della Regione 1. La Regione, tramite la Giunta regionale, esercita le funzioni amministrative in ordine a: a) formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche; b) dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e offerta in prelazione delle sedi medesime; c) concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione riservate all'esercizio privato; d) istituzione delle farmacie succursali.