(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 6
                         del 24 aprile 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Attribuzioni della Regione
 
   1.  La  Regione, tramite la Giunta regionale, esercita le funzioni
amministrative in ordine a:
     a) formazione e  revisione  della  pianta  organica  delle  sedi
farmaceutiche;
     b) dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o
vacanti  di  titolare,  ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e
offerta in prelazione delle sedi medesime;
     c) concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti
e di nuova istituzione riservate all'esercizio privato;
     d) istituzione delle farmacie succursali.