IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Composizione, elezione e durata 1. Il Consiglio regionale elegge all'inizio della legislatura il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, composto da dodoci membri scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva. 2. La votazione di undici membri avviene con voto limitato a sette; un ulteriore componente e' scelto in una terna di esperti in comunicazione radiotelevisiva propsta dal Comitato regionale per i problemi del consumo e dell'utenza, ed e' eletto con la maggioranza dei due turni dei votanti. 3. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante. I suoi membri sono rieleggibili. 4. Qualora durante il mandato debbano essere sostituiti uno o piu' membri, il Consiglio regionale procede a sostituirli nel piu' breve tempo possibile mantenendo comunque la struttura rappresentativa del Comitato. 5. Il Comitato elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e due Vice Presidenti. Per la elezione dei due Vice Presidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 6. Il Presidente e i Vice Presidenti restano in carica due anni. 7. Il Comitato, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, adotta a maggioranza dei due terzi dei componenti un regolamento per il proprio funzionamento.