IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Composizione, elezione e durata
 
   1.  Il  Consiglio regionale elegge all'inizio della legislatura il
Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, composto da  dodoci
membri scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.
   2.  La  votazione  di  undici  membri  avviene con voto limitato a
sette; un ulteriore componente e' scelto in una terna di  esperti  in
comunicazione  radiotelevisiva  propsta  dal Comitato regionale per i
problemi del consumo e dell'utenza, ed e' eletto con  la  maggioranza
dei due turni dei votanti.
   3.  Il  Comitato  dura  in carica quanto il Consiglio regionale ed
esercita le  proprie  funzioni  fino  all'insediamento  del  Comitato
subentrante. I suoi membri sono rieleggibili.
   4. Qualora durante il mandato debbano essere sostituiti uno o piu'
membri,  il  Consiglio regionale procede a sostituirli nel piu' breve
tempo possibile mantenendo comunque la struttura rappresentativa  del
Comitato.
   5.  Il  Comitato  elegge  nel suo seno, a maggioranza assoluta dei
componenti, il Presidente e due Vice Presidenti. Per la elezione  dei
due  Vice  Presidenti  ciascun membro del Comitato vota un solo nome,
risultando eletti i due  candidati  che  hanno  ottenuto  il  maggior
numero di voti.
   6. Il Presidente e i Vice Presidenti restano in carica due anni.
   7. Il Comitato, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione,
adotta  a maggioranza dei due terzi dei componenti un regolamento per
il proprio funzionamento.