(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 26 febbraio 1991)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28,
come  modificato da ultimo dall'articolo 9 della legge provinciale 28
ottobre 1985, n. 18, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
   "Le domande intese ad  ottenere  le  agevolazioni  previste  dalla
presente  legge  sono  rivolte  alla  Giunta  provinciale, cui devono
pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno.
   Il termine per la presentazione delle  domande  di  cui  al  primo
comma e' prorogato, qualora fra la data di pubblicazione del piano di
cui  all'articolo  4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e
successive modificazioni, e il 31  dicembre  dell'anno  precedente  a
quello  di  operativita'  del  piano  medesimo  trascorra  un periodo
inferiore ai trenta giorni. In tal caso le domande  devono  pervenire
entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto piano e
le stesse possono essere ammesse a finanziamento  gia'  nell'anno  di
presentazione.
   Le  domande  di  cui  ai commi precedenti possono essere ammesse a
finanziamento gia' nell'anno di presentazione:
     a) nel caso di calamita' naturali o sinistri;
     b) nei casi di comprovata necessita' a seguito  del  verificarsi
di eventi o fatti eccezionali;
     c)  nel  caso  di modifiche strutturali o di trasferimento delle
strutture aziendali a seguito di ingiunzione dell'autorita' sanitaria
competente.
   Le istanze, che non  sono  state  accolte  per  l'esaurirsi  delle
disponibilita' finanziarie, possono essere riconsiderate, a richiesta
degli interessati, negli anni successivi.".