(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 26 febbraio 1991) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come modificato da ultimo dall'articolo 9 della legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 18, il primo comma e' sostituito dai seguenti: "Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge sono rivolte alla Giunta provinciale, cui devono pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno. Il termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma e' prorogato, qualora fra la data di pubblicazione del piano di cui all'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni, e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di operativita' del piano medesimo trascorra un periodo inferiore ai trenta giorni. In tal caso le domande devono pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto piano e le stesse possono essere ammesse a finanziamento gia' nell'anno di presentazione. Le domande di cui ai commi precedenti possono essere ammesse a finanziamento gia' nell'anno di presentazione: a) nel caso di calamita' naturali o sinistri; b) nei casi di comprovata necessita' a seguito del verificarsi di eventi o fatti eccezionali; c) nel caso di modifiche strutturali o di trasferimento delle strutture aziendali a seguito di ingiunzione dell'autorita' sanitaria competente. Le istanze, che non sono state accolte per l'esaurirsi delle disponibilita' finanziarie, possono essere riconsiderate, a richiesta degli interessati, negli anni successivi.".