L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I mutui autorizzati per gli esercizi 1991, 1992 e 1993 dall'articolo 13 della legge regionale 26 gennaio 1991, n. 6, sono incrementati rispettivamente dell'importo di lire 1.700 miliardi, 500 miliardi e 500 miliardi e sono destinati alla copertura finanziaria dei maggiori oneri scaturenti dall'applicazione degli articoli 18, comma 1, e 19, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, relativamente al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e alla quota integrativa del 10 per cento del fondo sanitario di parte corrente, nonche' alla copertura finanziaria di altri oneri derivanti da interventi legislativi a carattere prioritario. 2. I maggiori oneri per l'ammortamento dei mutui e per il pagamento dei relativi interessi e spese, di cui lire 55 miliardi per l'esercizio in corso, lire 287 miliardi per l'esercizio 1992 e lire 354 miliardi per l'esercizio 1993, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09, mediante riduzione delle relative disponibilita'; all'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle diponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. 3. La somma derivante dall'aumento del mutuo a norma del comma 1 relativo all'esercizio in corso, e' iscritta quanto a lire 1.418 miliardi al capitolo 21257 e quanto a lire 282 miliardi al capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 4. La somma derivante dall'aumento dei mutui a norma del comma 1, e' portata altresi' ad incremento della dotazione del progetto 07.09 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1991-1993.