L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine  di  assicurare  un adeguato espletamento dei servizi
decentrati con leggi regionali, gli enti  locali  dell'Isola  possono
provvedere  all'ampliamento  delle  rispettive  piante  organiche  in
misura non superiore al 20 per cento.
   2. Ai fini di cui al comma 1 gli  enti  locali  possono  istituire
qualifiche e/o profili professionali in funzione dello svolgimento di
servizi  e  secondo  standards predisposti con decreto dell'Assessore
per gli enti locali da  emanarsi  entro  90  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge.
   3.  Il  decreto di cui al comma 2 viene sottoposto al parere della
Commissione legislativa permanente per gli enti locali dell'Assemblea
regionale siciliana.