L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di assicurare un adeguato espletamento dei servizi decentrati con leggi regionali, gli enti locali dell'Isola possono provvedere all'ampliamento delle rispettive piante organiche in misura non superiore al 20 per cento. 2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti locali possono istituire qualifiche e/o profili professionali in funzione dello svolgimento di servizi e secondo standards predisposti con decreto dell'Assessore per gli enti locali da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Il decreto di cui al comma 2 viene sottoposto al parere della Commissione legislativa permanente per gli enti locali dell'Assemblea regionale siciliana.