L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) e'
incrementato  di  lire  500  milioni  per l'anno 1991 e di lire 5.000
milioni per l'anno 1992 per la elaborazione dello  schema  del  piano
regionale  dei  materiali  da  cava di cui all'articolo 4 della legge
regionale 9 dicembre 1980, n. 127, nonche'  dello  schema  del  piano
regionale  dei  materiali  lapidei  di  pregio di cui all'articolo 40
della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
   2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  l'EMS  puo'  avvalersi
dell'opera   di   enti   o  istituti  specializzati  e/o  societa'  a
partecipazione pubblica operanti nel settore.
   3. Gli schemi di piano di cui  ai  commi  1  e  2  debbono  essere
predisposti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  con  facolta'  della  Amministrazione  regionale di
richiedere  elaborati  stralcio  ad  anticipazione  degli   elaborati
finali.
   4.  Gli  schemi di piano sono sottoposti al preventivo esame della
commissione di cui all'articolo 2 della legge  regionale  9  dicembre
1980,  n.  127,  e,  successivamente,  al  parere  della  Commissione
legislativa permanente per  le  attivita'  produttive  dell'Assemblea
regionale siciliana. Il piano e' approvato con decreto del Presidente
della  Regione, sentita la Giunta regionale, ferme restando le proce-
dure di cui agli articoli 6 e 42 della  legge  regionale  9  dicembre
1980, n. 127.
   5.  Le  lettere  a)  e  b) dell'articolo 3 della legge regionale 9
dicembre 1980, n. 127, sono abrogate.