L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) e' incrementato di lire 500 milioni per l'anno 1991 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1992 per la elaborazione dello schema del piano regionale dei materiali da cava di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, nonche' dello schema del piano regionale dei materiali lapidei di pregio di cui all'articolo 40 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'EMS puo' avvalersi dell'opera di enti o istituti specializzati e/o societa' a partecipazione pubblica operanti nel settore. 3. Gli schemi di piano di cui ai commi 1 e 2 debbono essere predisposti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con facolta' della Amministrazione regionale di richiedere elaborati stralcio ad anticipazione degli elaborati finali. 4. Gli schemi di piano sono sottoposti al preventivo esame della commissione di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e, successivamente, al parere della Commissione legislativa permanente per le attivita' produttive dell'Assemblea regionale siciliana. Il piano e' approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, ferme restando le proce- dure di cui agli articoli 6 e 42 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127. 5. Le lettere a) e b) dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono abrogate.