L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, e' prorogato al 1992. 2. L'esecuzione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, e' rinviata all'esercizio finanziario 1993.