L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il termine previsto dal comma 1  dell'articolo  1  della  legge
regionale 16 novembre 1988, n. 42, e' prorogato al 1992.
   2.  L'esecuzione  del  disposto  di cui al comma 2 dell'articolo 1
della  legge  regionale  16  novembre  1988,  n.  42,   e'   rinviata
all'esercizio finanziario 1993.