L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 10, e' aggiunto il seguente articolo: "Articolo 5 bis. - 1. All'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti massimi di eta' o per invalidita', l'assegnatario mantiene il diritto all'assegnazione purche' in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche. 2. In caso di decesso dell'assegnatario hanno diritto a mantenere l'assegnazione dell'alloggio, se conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare dello stesso e purche' in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, nell'ordine: il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado. 3. Qualora il reddito complessivo del nucleo familiare risulti superiore del 25 per cento al limite di reddito fissato per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, l'assegnatario puo' richiedere di occupare l'abitazione a titolo di locazione. 4. Allorche' per carenza dei requisiti previsti dai commi precedenti deve provvedersi al rilascio dello alloggio, cio' deve avvenire entro sei mesi dalla data dell'evento che ha determinato la cessazione del diritto all'assegnazione".