L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  l'articolo  5 della legge regionale 31 dicembre 1985, n.
54, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale  22  aprile
1987, n. 10, e' aggiunto il seguente articolo:
   "Articolo  5  bis. - 1. All'atto della cessazione dal servizio per
raggiunti limiti massimi di eta' o  per  invalidita',  l'assegnatario
mantiene   il   diritto  all'assegnazione  purche'  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche.
   2.  In caso di decesso dell'assegnatario hanno diritto a mantenere
l'assegnazione dell'alloggio, se  conviventi  con  l'assegnatario  al
momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare dello stesso e
purche'  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.  1035  e
successive  modifiche,  nell'ordine:  il  coniuge superstite, i figli
legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli  affiliati  e
gli ascendenti di primo grado.
   3.  Qualora  il  reddito  complessivo del nucleo familiare risulti
superiore  del  25  per  cento  al  limite  di  reddito  fissato  per
l'assegnazione  di  un  alloggio  di  edilizia residenziale pubblica,
l'assegnatario puo' richiedere di occupare l'abitazione a  titolo  di
locazione.
   4.   Allorche'  per  carenza  dei  requisiti  previsti  dai  commi
precedenti deve provvedersi al rilascio  dello  alloggio,  cio'  deve
avvenire  entro sei mesi dalla data dell'evento che ha determinato la
cessazione del diritto all'assegnazione".