IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, e' abrogato e l'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 47, e' sostituito dai seguenti: "1. Le norme di cui all'art. 22 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, si applicano in sede di formazione della pianificazione comunale; nel caso di lotizzazioni abusive, si applicano le norme dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive disposizioni attuative della Regione. 2. I Piani di Lottizzazione si approvano secondo le procedure stabilite dai commi 1., 2., 4., 8 e 10 del precedente Articolo 6, con il quale sono stati sostituiti gli articoli 20 e 21 della legge regionale 18/1983".