IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 12 aprile
1983, n. 18, e' abrogato e l'art. 10 della legge regionale 24  aprile
1990, n. 47, e' sostituito dai seguenti:
   "1.  Le  norme  di cui all'art. 22 della legge regionale 12 aprile
1983, n. 18, si applicano in sede di formazione della  pianificazione
comunale;  nel  caso  di  lotizzazioni abusive, si applicano le norme
dell'art. 18 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e  successive
disposizioni attuative della Regione.
   2.  I  Piani  di  Lottizzazione  si approvano secondo le procedure
stabilite dai commi 1., 2., 4., 8 e 10 del precedente Articolo 6, con
il quale sono stati sostituiti gli  articoli  20  e  21  della  legge
regionale 18/1983".