(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7 del 22 maggio 1991) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Procedimento di formazione 1. Il disposto di cui all'articolo 4 quattordicesimo comma della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 non si applica al Piano territoriale di coordinamento paesistico (P.T.C.P.) approvato a norma di essa. 2. Con riferimento al P.T.C.P. il disposto di cui all'articolo 4 tredicesimo comma della legge regionale n. 39/1984 si applica soltanto nei confronti delle varianti che: a) apportino modifiche alle norme di attuazione del P.T.C.P. intendendosi in tal caso interessati tutti i Comuni, le Province e le Comunita' Montane della Liguria; b) investano parti del territorio incluse nei parchi, nelle riserve naturali, nelle aree protette e nei sistemi di aree di interesse naturalistico ambientale istituiti o da istituirsi ad opera delle rispettive leggi regionali, intendendosi in tal caso interessati soltanto i Comuni, le Province e le Comunita' Montane competenti per territorio nonche' l'ente o l'organismo preposto alla gestione o al coordinamento di tali aree a norma delle leggi medesime. 3. Le varianti diverse da quelle indicate al secondo comma seguono la procedura di formazione stabilita negli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.