(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 7
                         del 22 maggio 1991)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Procedimento di formazione
 
   1.  Il  disposto di cui all'articolo 4 quattordicesimo comma della
legge regionale 22 agosto  1984,  n.  39  non  si  applica  al  Piano
territoriale di coordinamento paesistico (P.T.C.P.) approvato a norma
di essa.
   2.  Con  riferimento al P.T.C.P. il disposto di cui all'articolo 4
tredicesimo  comma  della  legge  regionale  n.  39/1984  si  applica
soltanto nei confronti delle varianti che:
     a)  apportino  modifiche  alle  norme di attuazione del P.T.C.P.
intendendosi in tal caso interessati tutti i Comuni, le Province e le
Comunita' Montane della Liguria;
     b) investano parti del  territorio  incluse  nei  parchi,  nelle
riserve  naturali,  nelle  aree  protette  e  nei  sistemi di aree di
interesse naturalistico ambientale istituiti o da istituirsi ad opera
delle  rispettive  leggi  regionali,   intendendosi   in   tal   caso
interessati  soltanto  i  Comuni,  le Province e le Comunita' Montane
competenti per territorio nonche' l'ente o l'organismo preposto  alla
gestione  o  al  coordinamento  di  tali  aree  a  norma  delle leggi
medesime.
   3. Le varianti diverse da quelle indicate al secondo comma seguono
la procedura di formazione stabilita negli articoli 2, 3  e  4  della
presente legge.