(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 26
                         del 25 maggio 1991)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 8 della  legge  regionale  9  maggio  1986,  n.  23,  e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  8.  -  1.  I  mutui di cui al presente titolo sono concessi
esclusivamente in favore dei seguenti soggeti aventi sede ed operanti
in Sicilia:
      a) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio;
      b) piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso;
      c) piccole e medie imprese esercenti i servizi turistici;
      d) piccole e medie imprese fornitrici  di  servizi  reali  alle
aziende.
   2. Per piccole e medie imprese esercenti il commercio si intendono
quelle  imprese  che  abbiano un numero di dipendenti non superiore a
cinquanta.
   3. Con apposito decreto, da emenarsi dall'Assessore regionale  per
la  cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  saranno
individuate,  previo parere del Comitato consultivo per il commercio,
le imprese classificabili fra quelle indicate alle lettere a) , b)  ,
c)  e  d)  del  presente articolo, nonche' altri soggetti alle stesse
assimilabili".