(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 26 del 25 maggio 1991) L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. I mutui di cui al presente titolo sono concessi esclusivamente in favore dei seguenti soggeti aventi sede ed operanti in Sicilia: a) piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio; b) piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso; c) piccole e medie imprese esercenti i servizi turistici; d) piccole e medie imprese fornitrici di servizi reali alle aziende. 2. Per piccole e medie imprese esercenti il commercio si intendono quelle imprese che abbiano un numero di dipendenti non superiore a cinquanta. 3. Con apposito decreto, da emenarsi dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno individuate, previo parere del Comitato consultivo per il commercio, le imprese classificabili fra quelle indicate alle lettere a) , b) , c) e d) del presente articolo, nonche' altri soggetti alle stesse assimilabili".