la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Nel  quadro  degli  obiettivi  della  programmazione economica
regionale ed in  armonia  con  gli  indirizzi  dello  Stato  e  della
Comunita' economica europea la Regione siciliana provvede alla tutela
ed  allo  sviluppo  delle imprese cooperative aventi sede ed operanti
nel proprio territorio, i cui progetti siano compatibili  e  coerenti
con   il   programma   triennale   di   settore   che  sara'  redatto
dall'Assessorato  regionale  della   cooperazione,   del   commercio,
dell'artigianato e della pesca.