la seguente legge: Art. 1. 1. Nel quadro degli obiettivi della programmazione economica regionale ed in armonia con gli indirizzi dello Stato e della Comunita' economica europea la Regione siciliana provvede alla tutela ed allo sviluppo delle imprese cooperative aventi sede ed operanti nel proprio territorio, i cui progetti siano compatibili e coerenti con il programma triennale di settore che sara' redatto dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.