(Pubblicato nel supp. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 19 febbraio 1991) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5464 del 10 settembre 1990; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7215 del 26 novembre 1990; Decreta Sono emanate nel testo allegato. che fa parte integrante del presente decreto. le modifiche al decreto del presidente della Giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la - disciplina del commercio -" ed il decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1977, n. 48, "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 1 gennaio 1977, n. 7, concernente la - nuova disciplina ambulante -". Il decreto del presidente della Giunta provinciale del 2 ottobre 1990, n. 25, e' revocato. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossevare. Bolzano, 11 dicembre 1990 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1991 Registro n. 1, foglio n. 138 Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9: "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la 'Disciplina del commercio '" ed al decreto del presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1977, n. 48: Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, concernente la 'Nuova disciplina del commercio ambulante'". Art. 1. 1. L'articolo 4 del decreto del presidente della Giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, e' cosi' sostituito: "Art. 4. Esercizio congiunto del commercio al minuto e di altre attivita' negli stessi locali 1. E' consentito l'esercizio congiunto negli stessi locali: a) del commercio all'ingrosso e del commercio al minuto di beni non di largo e generale consumo; b) del commercio all'ingrosso e delle forme speciali di vendita di cui all'articolo 28 della legge; c) del commercio al minuto per la tabella merceologica Vl e dell'attivita' di somministrazione di bevande in osterie, bar ed enoteche, qualora trattasi di vendita di vini; d) del commercio al minuto per la tabella merceologica VII e dell'attivita' di somministrazione di bevande nonche' di pasti e bevande in bar, caffe' e pasticcerie; e) del commercio al minuto per la tabella merceologica XIV/5 e dell'attivita' di somministrazione di pasti e bevande in pizzerie.".