(Pubblicato nel supp. ord. al Bollettino ufficiale
       della regione Trentino-Alto Adige del 19 febbraio 1991)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 5464 del 10
settembre 1990;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  7215  del  26
novembre 1990;
 
                               Decreta
 
   Sono  emanate  nel  testo  allegato.  che  fa parte integrante del
presente decreto. le modifiche al decreto del presidente della Giunta
provinciale 18 marzo 1980, n. 9,  "Regolamento  di  esecuzione  della
legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la - disciplina
del   commercio   -"  ed  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale 14 ottobre 1977, n. 48, "Regolamento di esecuzione  della
legge  provinciale  1›  gennaio  1977,  n.  7, concernente la - nuova
disciplina ambulante -".
   Il decreto del presidente della Giunta provinciale del  2  ottobre
1990, n. 25, e' revocato.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo ossevare.
    Bolzano, 11 dicembre 1990
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1991
Registro n. 1, foglio n. 138
 
Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo
   1980,  n. 9: "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 24
   ottobre 1978, n. 68, concernente la 'Disciplina del  commercio  '"
   ed  al  decreto del presidente della giunta provinciale 14 ottobre
   1977, n. 48: Regolamento di esecuzione della legge  provinciale  7
   gennaio 1977, n. 7, concernente la 'Nuova disciplina del commercio
   ambulante'".
 
                               Art. 1.
 
   1.   L'articolo   4   del  decreto  del  presidente  della  Giunta
provinciale 18 marzo 1980, n. 9, e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 4.
             Esercizio congiunto del commercio al minuto
              e di altre attivita' negli stessi locali
 
   1. E' consentito l'esercizio congiunto negli stessi locali:
     a) del commercio all'ingrosso e del commercio al minuto di  beni
non di largo e generale consumo;
     b)  del commercio all'ingrosso e delle forme speciali di vendita
di cui all'articolo 28 della legge;
     c) del commercio al minuto per  la  tabella  merceologica  Vl  e
dell'attivita'  di  somministrazione  di  bevande  in osterie, bar ed
enoteche, qualora trattasi di vendita di vini;
     d) del commercio al minuto per la  tabella  merceologica  VII  e
dell'attivita'  di  somministrazione  di  bevande  nonche' di pasti e
bevande in bar, caffe' e pasticcerie;
     e) del commercio al minuto per la tabella merceologica  XIV/5  e
dell'attivita' di somministrazione di pasti e bevande in pizzerie.".