IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, articolo 1, comma 4, del D.P.G.P. 17 ottobre 1975, n. 49; articolo 34, ccomma 5, del D.P.G.P. 23 dicembre 1988, n. 37; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4626 del 6 agosto 1990; Decreta E' emanato il regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande presso le Scuole professionali alberghiere della Provincia secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 13 dicembre 1990 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1991 Registro n. 1, foglio n. 139 Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande presso le scuole professionali alberghiere della provincia Art. 1. 1. La preparazione, il confezionamento, la distribuzione e il servizio a tavola di alimenti e bevande rientrano nei programmi didattico-formativi delle scuole provinciali alberghiere. 2. Nell'ambito di tali programmi, e nei limiti delle disponibilita' degli alimenti e delle bevande oggetto delle esercitazioni pratiche, sono ammessi al consumo gratuito dei medesimi: a) i partecipanti agli esami di fine apprendistato, di qualificazione professionale, e di maestro artigiano (esaminandi e loro familiari, esaminatori, osservatori); b) gli invitati in occasione di speciali ricorrenze o manifestazioni indette dalla scuola: festa natalizia, cerimonia di consegna dei diplomi, giornate gastronomiche tipiche, gare di bravura tra gli allievi; c) scolaresche e loro accompagnatori in visita alla scuola, ai fini dell'approfondimento delle scelte professionali; d) esperti e conferenzieri chiamati a tenere lezioni o relazioni nell'ambito dei corsi, delle attivita' didattico-formative o di programmazione indette dalla scuola; e) altre persone presenti nella scuola, per motivi di servizio, di lavoro o di consulenza. 3. Nell'ambito dei programmi didattico-formativi, e di intesa con la direzione della scuola, possono essere ammessi a consumare i pasti, al prezzo di costo degli alimenti e bevande somministrate: a) gli ispettori, direttori ed insegnanti delle scuole di formazione professionale; b) gli ex allievi ed i partecipanti a visite guidate nella scuola, per finalita' di formazione o di qualificazione professionale; c) i partecipanti a pranzi ufficiali o manifestazioni promozionali o di rappresentanza, indetti da membri della Giunta provinciale, con oneri a carico dell'amministrazione. 4. Nell'ambito dei programmi didattico-formativi, e d'intesa con la direzione della scuola, possono essere somministrati alimenti e bevande a richiesta di terzi, dietro pagamento del corrispettivo da concordarsi con la direzione della scuola, in misura non inferiore al prezzo di costo degli alimenti e bevande impiegati, maggiorata dal 30% al 100%, a seconda dell'incidenza delle spese generali. 5. Sono fatte salve le esenzioni e le rette per vitto disposte in favore delle categorie di persone indicate nell'articolo 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1974, n. 15.