IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto  il testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della
formazione professionale,  articolo  1,  comma  4,  del  D.P.G.P.  17
ottobre  1975, n. 49; articolo 34, ccomma 5, del D.P.G.P. 23 dicembre
1988, n. 37;
   Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  4626  del  6
agosto 1990;
 
                               Decreta
 
   E'  emanato  il  regolamento per la somministrazione di alimenti e
bevande presso le Scuole professionali  alberghiere  della  Provincia
secondo  il  testo  allegato  che  fa  parte  integrante del presente
decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 13 dicembre 1990
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1991
Registro n. 1, foglio n. 139
 
      Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande
     presso le scuole professionali alberghiere della provincia
                               Art. 1.
 
   1.  La  preparazione,  il  confezionamento,  la distribuzione e il
servizio a tavola di  alimenti  e  bevande  rientrano  nei  programmi
didattico-formativi delle scuole provinciali alberghiere.
   2.   Nell'ambito   di   tali   programmi,   e   nei  limiti  delle
disponibilita'  degli  alimenti  e  delle   bevande   oggetto   delle
esercitazioni   pratiche,   sono  ammessi  al  consumo  gratuito  dei
medesimi:
     a)  i  partecipanti  agli  esami  di  fine   apprendistato,   di
qualificazione  professionale,  e  di maestro artigiano (esaminandi e
loro familiari, esaminatori, osservatori);
     b)  gli  invitati  in  occasione  di   speciali   ricorrenze   o
manifestazioni  indette  dalla  scuola: festa natalizia, cerimonia di
consegna dei diplomi, giornate gastronomiche tipiche, gare di bravura
tra gli allievi;
     c) scolaresche e loro accompagnatori in visita alla  scuola,  ai
fini dell'approfondimento delle scelte professionali;
     d) esperti e conferenzieri chiamati a tenere lezioni o relazioni
nell'ambito  dei  corsi,  delle  attivita'  didattico-formative  o di
programmazione indette dalla scuola;
     e) altre persone presenti nella scuola, per motivi di  servizio,
di lavoro o di consulenza.
   3.  Nell'ambito dei programmi didattico-formativi, e di intesa con
la direzione della scuola,  possono  essere  ammessi  a  consumare  i
pasti, al prezzo di costo degli alimenti e bevande somministrate:
     a)  gli  ispettori,  direttori  ed  insegnanti  delle  scuole di
formazione professionale;
     b) gli ex allievi ed  i  partecipanti  a  visite  guidate  nella
scuola,   per   finalita'   di   formazione   o   di   qualificazione
professionale;
     c)  i  partecipanti  a   pranzi   ufficiali   o   manifestazioni
promozionali  o  di  rappresentanza,  indetti  da membri della Giunta
provinciale, con oneri a carico dell'amministrazione.
   4. Nell'ambito dei programmi didattico-formativi, e  d'intesa  con
la  direzione  della  scuola, possono essere somministrati alimenti e
bevande a richiesta di terzi, dietro pagamento del  corrispettivo  da
concordarsi con la direzione della scuola, in misura non inferiore al
prezzo  di  costo  degli alimenti e bevande impiegati, maggiorata dal
30% al 100%, a seconda dell'incidenza delle spese generali.
   5.  Sono fatte salve le esenzioni e le rette per vitto disposte in
favore delle  categorie  di  persone  indicate  nell'articolo  3  del
regolamento   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  giunta
provinciale 20 febbraio 1974, n. 15.