IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  4625  del  6
agosto 1990;
 
                               Decreta
 
   E' emanato il regolamento per le attivita' pratiche nei laboratori
ed  officine delle scuole professionali e dei centri di addestramento
della provincia secondo il testo allegato che fa parte integrante del
presente decreto.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 14 dicembre 1990
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1991
Registro n. 1, foglio n. 140
 
  Regolamento per le attivita' pratiche nei laboratori ed officine
delle scuole professionali e centri di addestramento della provincia
                               Art. 1.
 
   1. La formazione tecnica e pratica relativa  ai  vari  mestieri  e
professioni   si   svolge  secondo  un  piano  didattico  predisposto
all'inizio di ogni anno  scolastico  dal  collegio  degli  insegnanti
delle materie scientifiche, tecniche e pratiche.
   2. I contenuti sono verificati periodicamente, nel corso dell'anno
scolastico,  e  possono  essere  opportunamente adeguati ad eventuali
nuove esigenze.
   3. L'esercitazione pratica per i vari mestieri e professioni nelle
strutture  di   formazione   professionale,   e'   parte   integrante
dell'attivita' formativa.
   4.  Nell'insegnamento  pratico  e nelle prove di esame dei diversi
settori di formazione professionale, vanno applicate le  tecniche  di
lavorazione  con  macchinari  ed  attrezzi  adeguati  su materiali ed
oggetti di uso corrente, messi a disposizione dalla scuola; nel corso
delle esercitazioni vengono prodotti oggetti e capolavori  o  vengono
eseguite prove di lavorazioni o riparazioni.