IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4625 del 6 agosto 1990; Decreta E' emanato il regolamento per le attivita' pratiche nei laboratori ed officine delle scuole professionali e dei centri di addestramento della provincia secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 14 dicembre 1990 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1991 Registro n. 1, foglio n. 140 Regolamento per le attivita' pratiche nei laboratori ed officine delle scuole professionali e centri di addestramento della provincia Art. 1. 1. La formazione tecnica e pratica relativa ai vari mestieri e professioni si svolge secondo un piano didattico predisposto all'inizio di ogni anno scolastico dal collegio degli insegnanti delle materie scientifiche, tecniche e pratiche. 2. I contenuti sono verificati periodicamente, nel corso dell'anno scolastico, e possono essere opportunamente adeguati ad eventuali nuove esigenze. 3. L'esercitazione pratica per i vari mestieri e professioni nelle strutture di formazione professionale, e' parte integrante dell'attivita' formativa. 4. Nell'insegnamento pratico e nelle prove di esame dei diversi settori di formazione professionale, vanno applicate le tecniche di lavorazione con macchinari ed attrezzi adeguati su materiali ed oggetti di uso corrente, messi a disposizione dalla scuola; nel corso delle esercitazioni vengono prodotti oggetti e capolavori o vengono eseguite prove di lavorazioni o riparazioni.