(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 37 del 3 giugno 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge e competenze regionali 1. La presente legge disciplina le modalita' di esercizio delle competenze attribuite alla Regione dal decreto del Presidende della Repubblica n. 175/88 in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali. 2. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88 la Regione in particolare: a) riceve e valuta la dichiarazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88, nonche' assume gli eventuali provvedimenti di competenza; b) riceve copia della notifica di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88 al fine di consentire la formulazione delle valutazioni di competenza nell'ambito della "Conferenza di servizio" di cui al comma 5 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Republica n. 175/88; c) prescrive, per le aree definite ad elevata concentrazione di attivita' industriali di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88, l'obbligo di notifica alle aziende distanti fra loro meno di 500 metri e nelle quali la somma delle sostanze impiegate o in deposito superi le soglie indicate negli allegati II e III al decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88; d) acquisisce le conclusioni sui rapporti di sicurezza predisposte dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della Sanita per gli impianti soggetti a notifica; e) acquisisce dal Prefetto le informazioni inerenti l'accadimento di un incidente rilevante, assume i provvedimenti e formula le raccomandazioni di competenza; procede, per quell'impianto o stabilimento, se soggetto a dichiarazione, a nuova valutazione dei rischi di incidenti rilevanti; f) acquisisce dal Prefetto le informazioni inerenti il piano di emergenza esterno predisposto; g) esercita le funzioni ispettive, di vigilanza e sanzionatorie sul rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza e sull'adozione delle misure di cautela e di sicurezza prescritte; h) svolge altresi' ogni altra funzione di coordinamento e indirizzo per l'esercizio delle competenze attribuite.