(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della regione Emilia-Romagna n. 37 del 3 giugno 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Oggetto della legge e competenze regionali
 
   1.  La  presente  legge disciplina le modalita' di esercizio delle
competenze attribuite alla Regione dal decreto del  Presidende  della
Repubblica  n.  175/88  in  materia  di rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attivita' industriali.
   2. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente  della
Repubblica n. 175/88 la Regione in particolare:
     a)  riceve  e  valuta  la  dichiarazione  di  cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88, nonche' assume gli
eventuali provvedimenti di competenza;
     b) riceve copia della notifica di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica  n.  175/88  al  fine  di  consentire  la
formulazione   delle  valutazioni  di  competenza  nell'ambito  della
"Conferenza di servizio" di cui al comma 5 dell'art. 18  del  decreto
del Presidente della Republica n. 175/88;
     c)  prescrive, per le aree definite ad elevata concentrazione di
attivita' industriali di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 12
del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88,  l'obbligo  di
notifica  alle  aziende  distanti  fra loro meno di 500 metri e nelle
quali la somma delle sostanze  impiegate  o  in  deposito  superi  le
soglie  indicate  negli  allegati  II e III al decreto del Presidente
della Repubblica n. 175/88;
     d)  acquisisce  le  conclusioni  sui   rapporti   di   sicurezza
predisposte  dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero
della Sanita per gli impianti soggetti a notifica;
     e)   acquisisce   dal   Prefetto   le   informazioni    inerenti
l'accadimento  di  un  incidente  rilevante, assume i provvedimenti e
formula le raccomandazioni di competenza; procede, per quell'impianto
o stabilimento, se soggetto a dichiarazione, a nuova valutazione  dei
rischi di incidenti rilevanti;
     f)  acquisisce dal Prefetto le informazioni inerenti il piano di
emergenza esterno predisposto;
     g) esercita le funzioni ispettive, di vigilanza e  sanzionatorie
sul   rispetto   delle   norme  e  delle  procedure  di  sicurezza  e
sull'adozione delle misure di cautela e di sicurezza prescritte;
     h) svolge  altresi'  ogni  altra  funzione  di  coordinamento  e
indirizzo per l'esercizio delle competenze attribuite.