(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 11
                         del 15 giugno 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   A  decorrere  dal  1›  gennaio  1991, il comma secondo dell'art. 1
della legge regionale del 28  agosto  1986,  n.  13  e'  soppresso  e
sostituito dal seguente:
   "Per  il  funzionamento e la continuita' dell'attivita' dei Gruppi
consiliari e' assegnato,  su  richiesta  anche  nominativa  dei  loro
presidenti, personale dipendente regionale al piu' di ottavo livello,
o  di Enti, a cui e' possibile secondo la normativa regionale vigente
chiedere il comando nei seguenti limiti:
   Per i Gruppi aventi titolo  alle  unita'  nel  numero  di  seguito
riportate  in  base  all'art.  1 della legge regionale n. 13/1986, si
prevedono i livelli accanto a ciascuno di essi cosi' indicati:
    1) due unita' per  i  Gruppi  fino  a  due  Consiglieri:  massimi
livelli concedibili, un ottavo ed un quarto;
    2)  tre  unita'  per  i  Gruppi  fino  a sei Consiglieri: massimi
livelli concedibili, un ottavo, un sesto ed un quarto;
    3) quattro unita' per i Gruppi da sette a  quindici  Consiglieri:
massimi livelli concedibili, un ottavo, due sesti ed un quarto;
    4)  cinque  unita' per i Gruppi con piu' di quindici Consiglieri:
massimi livelli concedibili, un ottavo, due sesti e due quarti".