(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 11 del 15 giugno 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, il comma secondo dell'art. 1 della legge regionale del 28 agosto 1986, n. 13 e' soppresso e sostituito dal seguente: "Per il funzionamento e la continuita' dell'attivita' dei Gruppi consiliari e' assegnato, su richiesta anche nominativa dei loro presidenti, personale dipendente regionale al piu' di ottavo livello, o di Enti, a cui e' possibile secondo la normativa regionale vigente chiedere il comando nei seguenti limiti: Per i Gruppi aventi titolo alle unita' nel numero di seguito riportate in base all'art. 1 della legge regionale n. 13/1986, si prevedono i livelli accanto a ciascuno di essi cosi' indicati: 1) due unita' per i Gruppi fino a due Consiglieri: massimi livelli concedibili, un ottavo ed un quarto; 2) tre unita' per i Gruppi fino a sei Consiglieri: massimi livelli concedibili, un ottavo, un sesto ed un quarto; 3) quattro unita' per i Gruppi da sette a quindici Consiglieri: massimi livelli concedibili, un ottavo, due sesti ed un quarto; 4) cinque unita' per i Gruppi con piu' di quindici Consiglieri: massimi livelli concedibili, un ottavo, due sesti e due quarti".