(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n.
26 dell'11 giugno 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma sette dell'art. 5  della  legge  regionale  18  agosto
1986,   n.   51,   concernente   "Istituzione   del  Fondo  regionale
investimenti occupazione (FRIO)", gia' modificato dall'art.  3  della
legge  regionale  18  dicembre  1987,  n. 105, e' cosi' ulteriormente
modificato:
   "7. I  Servizi  regionali  indicati  al  comma  uno  del  presente
articolo  possono  avvalersi  di ditte o di cooperative specializzate
per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1,  comma  uno,
lettere  a) e b), nel qual caso le ditte e le cooperative interessate
devono concordare  con  la  Regione  le  quantita'  di  personale  da
impiegare  nelle  unita'  operative,  impegnandosi ad assumere, per i
fini di cui al comma quattro, lettera b), personale  non  qualificato
in misura non inferiore al 20% di quello qualificato".