(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 26 dell'11 giugno 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma sette dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, concernente "Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO)", gia' modificato dall'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 105, e' cosi' ulteriormente modificato: "7. I Servizi regionali indicati al comma uno del presente articolo possono avvalersi di ditte o di cooperative specializzate per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma uno, lettere a) e b), nel qual caso le ditte e le cooperative interessate devono concordare con la Regione le quantita' di personale da impiegare nelle unita' operative, impegnandosi ad assumere, per i fini di cui al comma quattro, lettera b), personale non qualificato in misura non inferiore al 20% di quello qualificato".