IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le norme della presente legge si applicano ai programmi edilizi fruenti di contributo pubblico e realizzati da cooperative edilizie a proprieta' indivisa, il cui provvedimento di concessione delle agevolazioni sia stato emesso dalla Regione.