IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1. Le norme della presente legge si applicano ai programmi edilizi
fruenti di contributo pubblico e realizzati da cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  il  cui  provvedimento  di  concessione  delle
agevolazioni sia stato emesso dalla Regione.