IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Sono istituiti, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per opere e interventi di investimento in comparti territoriali, economici e sociali di competenza regionale: un Fondo triennale in c/capitale a decorrere dal 1991; un Fondo in annualita' a decorrere dal 1992, per la durata massima di quindici anni. 2. I fondi di cui al precedente comma sono alimentati da somme rivenienti dal gettito dei tributi di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158. 3. Il fondo in c/capitale puo' altresi' essere alimentato da somme derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali della regione, nonche' da somme derivanti dal ricorso al mercato finanziario.