IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Sono istituiti, per il finanziamento di progetti immediatamente
eseguibili  per  opere  e  interventi  di  investimento  in  comparti
territoriali, economici e sociali di competenza regionale:
    un Fondo triennale in c/capitale a decorrere dal 1991;
    un Fondo in annualita'  a  decorrere  dal  1992,  per  la  durata
massima di quindici anni.
   2.  I  fondi  di  cui al precedente comma sono alimentati da somme
rivenienti dal gettito dei tributi di cui alla legge 14 giugno  1990,
n. 158.
   3. Il fondo in c/capitale puo' altresi' essere alimentato da somme
derivanti   dall'alienazione  di  beni  patrimoniali  della  regione,
nonche' da somme derivanti dal ricorso al mercato finanziario.